| Legge 25
marzo 1993, n. 81 (modificata dalla L.
30/04/1999)
(in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff. n. 72, del 27 marzo).
Elezione
diretta del sindaco, del presidente della
provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale.
Art. 1. Composizione del consiglio comunale. (ex
L.42/2010 e L.48/2011)
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco
e:
a) da 40 membri
nei comuni con popolazione superiore ad un
milione di abitanti;
b) da 40 membri
nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
c) da 36 membri
nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
d) da 32 membri
nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione
inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri
nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
f) da 16 membri
nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
g) da
10 membri
nei comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti;
g) da 7 membri
nei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti;
h) da 6 membri
negli altri comuni.
2. Nei comuni
di cui all'art. 5, il consiglio è presieduto dal
sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede
che il consiglio sia presieduto dal consigliere
anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.
Art. 2. Durata del mandato del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione dei mandati.
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il
presidente della provincia e il consiglio
provinciale durano in carica per un periodo di
quattro anni.
2. Chi ha
ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di sindaco e di presidente della provincia non
è, allo scadere del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile alle medesime
cariche.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
ai mandati amministrativi successivi alle
elezioni effettuate dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 3. Sottoscrizione delle liste.
1. La dichiarazione di presentazione delle liste
dei candidati al consiglio comunale e delle
collegate candidature alla carica di sindaco per
ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non
meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei
comuni con popolazione superiore ad un milione
di abitanti;
b) da non
meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei
comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un
milione di abitanti;
c) da non
meno di 350 e da non più di 700 elettori nei
comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
500.000 abitanti;
d) da non
meno di 200 e da non più di 400 elettori nei
comuni con popolazione compresa tra 40.001 e
100.000 abitanti;
e) da non
meno di 175 e da non più di 350 elettori nei
comuni con popolazione compresa tra 20.001 e
40.000 abitanti;
f) da non
meno di 100 e da non più di 200 elettori nei
comuni con popolazione compresa tra 10.001 e
20.000 abitanti;
g) da non
meno di 60 e da non più di 120 elettori nei
comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
10.000 abitanti;
h) da non
meno di 30 e da non più di 60 elettori nei
comuni con popolazione compresa tra 2.001 e
5.000 abitanti;
i) da non
meno di 25 e da non più di 50 elettori nei
comuni con popolazione compresa tra 1.000 e
2.000 abitanti".
(come
modificato dalla L. 30/04/1999)
2. Nessuna
sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione
di presentazione delle liste nei comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
3. All'atto
della presentazione della lista, ciascun
candidato alla carica di sindaco deve dichiarare
di non aver accettato la candidatura in altro
comune.
4. Per la
raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche
in quanto compatibili le disposizioni di cui
all'art. 20, quinto comma, del testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361 e successive modificazioni. Sono competenti
ad eseguire le autenticazioni delle firme di
sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di
cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n.
53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.
5. Oltre a
quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo
unico delle leggi per la composizione e
l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e
successive modificazioni, con la lista di
candidati al consiglio comunale deve essere
anche presentato il nome e cognome del candidato
alla carica di sindaco e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Nei comuni con popolazione superiore a quella
dei comuni di cui all'art. 5, più liste possono
presentare lo stesso candidato alla carica dei
sindaco. In tal caso le liste debbono presentare
il medesimo programma amministrativo e si
considerano fra di loro collegate.
6. La lettera
b) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge
3 maggio 1976, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.
240, come modificata dall'art. 12, comma 3,
della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.
Art. 4. Fissazione della data di svolgimento
delle elezioni.
1. L'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è
sostituito dal seguente:
<<Art. 3. -- 1.
La data per lo svolgimento delle elezioni di cui
agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro
dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo
giorno precedente quello della votazione ed è
comunicata immediatamente ai prefetti perchè
provvedano alla convocazione dei comizi ed agli
altri adempimenti di loro competenza previsti
dalla legge>>.
Art. 5. Modalità di elezione del sindaco e del
consiglio comunale nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti.
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si
effettua con sistema maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Ciascuna
candidatura alla carica di sindaco è collegata
ad una lista di candidati alla carica di
consigliere comunale, comprendente un numero di
candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre
quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei
due sessi può essere di norma rappresentato in
misura superiore ai due terzi.
3. Nella scheda
è indicato, a fianco del contrassegno, il
candidato alla carica di sindaco.
4. Ciascun
elettore ha diritto di votare per un candidato
alla carica di sindaco, segnando il relativo
contrassegno. Può altresì esprimere un voto di
preferenza per un candidato alla carica di
consigliere comunale compreso nella lista
collegata al candidato alla carica di sindaco
prescelto, scrivendone il cognome nella apposita
riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
5. E'
proclamato eletto sindaco il candidato alla
carica che ha ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti si procede ad un
turno di ballottaggio fra i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti, da
effettuarsi la seconda domenica successiva. In
caso di ulteriore parità, viene eletto il più
anziano di età.
6. A ciascuna
lista di candidati alla carica di consigliere si
intendono attribuiti tanti voti quanti sono i
voti conseguiti dal candidato alla carica di
sindaco ad essa collegato.
7. Alla lista
collegata al candidato alla carica di sindaco
che ha riportato il maggior numero di voti sono
attribuiti due terzi dei seggi assegnati al
consiglio, con arrotondamento all'unità
superiore qualora il numero dei consiglieri da
comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50. I restanti seggi sono
ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
A tal fine si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,
... sino a concorrenza del numero dei seggi da
assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti
così ottenuti, i più alti, in numero eguale a
quello dei seggi da assegnare, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad
essa appartenenti compresi nella graduatoria. A
parità di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto è attribuito alla lista che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a
parità di quest'ultima, per sorteggio.
8. Nell'ambito
di ogni lista i candidati sono proclamati eletti
consiglieri comunali secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifra,
sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante
a ciascuna lista di minoranza è attribuito al
candidato alla carica di sindaco della lista
medesima.
Art. 6. Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti.
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, il sindaco è eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun
candidato alla carica di sindaco deve dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura
il collegamento con una o più liste presentate
per l'elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati
delle liste interessate.
3. La scheda
per l'elezione del sindaco è quella stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio. La
scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un
apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle
liste con cui il candidato è collegato. Ciascun
elettore può, con un unico voto, votare per un
candidato alla carica di sindaco e per una delle
liste ad esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Ciascun
elettore può altresì votare per un candidato
alla carica di sindaco, anche non collegato alla
lista prescelta, tracciando un segno sul
relativo rettangolo.
4. E'
proclamato eletto sindaco il candidato che
ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora
nessun candidato ottenga la maggioranza di cui
al comma 4, si procede ad un secondo turno
elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al
secondo turno i due candidati alla carica di
sindaco che hanno ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti. In caso di parità di
voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio
il candidato collegato con la lista o il gruppo
di liste per l'elezione del consiglio comunale
che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parità di cifra elettorale,
partecipa al ballottaggio il candidato più
anziano di età.
6. In caso di
impedimento permanente o decesso di uno dei
candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del
comma 5, secondo periodo, partecipa al
ballottaggio il candidato che segue nella
graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal
verificarsi dell'evento.
7. Per i
candidati ammessi al ballottaggio rimangono
fermi i collegamenti con le liste per l'elezione
del consiglio dichiarati al primo turno. I
candidati ammesi al ballottaggio hanno tuttavia
facoltà, entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori liste rispetto a quelle con cui è
stato effettuato il collegamento nel primo
turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento
hanno efficacia solo se convergenti con analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste
interessate.
8. La scheda
per il ballottaggio comprende il nome e il
cognome dei candidati alla carica di sindaco,
scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il
quale sono riprodotti i simboli delle liste
collegate. Il voto si esprime tracciando un
segno sul rettangolo entro il quale è scritto il
nome del candidato prescelto.
9. Dopo il
secondo turno è proclamato eletto sindaco il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi. In caso di parità di voti, è
proclamato eletto sindaco il candidato
collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o
il gruppo di liste per l'elezione del consiglio
comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, è proclamato eletto sindaco il
candidato più anziano di età.
Art. 7. Elezione del consiglio comunale nei
comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti.
1. Le liste per l'elezione del consiglio
comunale devono comprendere un numero di
candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore a due
terzi, con arrotondamento all'unità superiore
qualora il numero dei consiglieri da comprendere
nella lista contenga una cifra decimale
superiore a 50. Nelle liste dei candidati
nessuno dei due sessi può essere, di norma,
rappresentato in misura superiore ai due terzi.
2. Il voto alla
lista viene espresso, ai sensi del comma 3
dell'art. 6, tracciando un segno sul
contrassegno della lista prescelta. Ciascun
elettore può esprimere inoltre un voto di
preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull'apposita
riga posta a fianco del contrassegno.
3.
L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione
del sindaco al termine del primo o del secondo
turno.
4. Salvo quanto
disposto dal comma 6, per l'assegnazione del
numero dei consiglieri a ciascuna lista o a
ciascun gruppo di liste collegate con i
rispettivi candidati alla carica di sindaco si
divide la cifra elettorale di ciascuna lista o
gruppo di liste collegate successivamente per 1,
2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono,
fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da
eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste
avrà tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre
intere e decimali, il posto è attribuito alla
lista o gruppo di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista
spettano più posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti,
fra le altre liste, secondo l'ordine dei
quozienti.
5. Nell'ambito
di ciascun gruppo di liste collegate la cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente
ai voti riportati nel primo turno, è divisa per
1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero
dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si
determinano in tal modo i quozienti più alti e,
quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni
lista.
6. Qualora un
candidato alla carica di sindaco sia proclamato
eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di
liste ad esso collegate che non abbia già
conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60
per cento dei seggi del consiglio ma abbia
superato il 50 per cento dei voti validi, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un
candidato alla carica di sindaco sia proclamato
eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo
di liste ad esso collegate che non abbia già
conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60
per cento dei seggi del consiglio, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè
nessuna altra lista o altro gruppo di liste
collegate abbia già superato nel primo turno il
50 per cento dei voti validi. I restanti seggi
vengono assegnati alle altre liste o gruppi di
liste collegate ai sensi del comma 4.
7. Una volta
determinato il numero dei seggi spettanti a
ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono
in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di sindaco,
non risultati eletti, collegati a ciascuna lista
che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di
collegamento di più liste al medesimo candidato
alla carica di sindaco risultato non eletto, il
seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai
seggi complessivamente attribuiti al gruppo di
liste collegate.
8. Compiute le
operazioni di cui al comma 7 sono proclamati
eletti consiglieri comunali i candidati di
ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive
cifre individuali. In caso di parità di cifra
individuale, sono proclamati eletti i candidati
che precedono nell'ordine di lista.
Art. 8. Elezione del presidente della provincia.
1. Il presidente della provincia è eletto a
suffragio universale e diretto, contestualmente
alla elezione del consiglio provinciale. La
circoscrizione per l'elezione del presidente
della provincia coincide con il territorio
provinciale.
2. Oltre a
quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo
1951, n. 122 e successive modificazioni, il
deposito, l'affissione presso l'albo pretorio
della provincia e la presentazione delle
candidature alla carica di consigliere
provinciale e di presidente della provincia sono
disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi
3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 della presente legge, in
quanto compatibili. Nessuno può essere candidato
alla carica di presidente della provincia in più
di una provincia.
3. All'atto di
presentare la propria candidatura ciascun
candidato alla carica di presidente della
provincia deve dichiarare di collegarsi ad
almeno uno dei gruppi di candidati per
l'elezione del consiglio provinciale. La
dichiarazione di collegamento ha efficacia solo
se convergente con analoga dichiarazione resa
dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda
per l'elezione del presidente della provincia è
quella stessa utilizzata per l'elezione del
consiglio e reca, alla destra del nome e cognome
di ciascun candidato alla carica di presidente
della provincia, il contrassegno o i
contrassegni del gruppo o dei gruppi di
candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun
contrassegno è riportato il nome e cognome del
candidato al consiglio provinciale facente parte
del gruppo di candidati contraddistinto da quel
contrassegno.
5. Ciascun
elettore può esprimere un unico voto per un
candidato alla carica di presidente della
provincia e per uno dei candidati al consiglio
provinciale ad esso collegato, tracciando un
segno sul relativo contrassegno.
6. E'
proclamato eletto presidente della provincia il
candidato che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti validi.
7. Qualora
nessun candidato ottenga la maggioranza di cui
al comma 6, si procede ad un secondo turno
elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al
secondo turno i due candidati alla carica di
presidente della provincia che hanno ottenuto al
primo turno il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti fra il secondo e il terzo
candidato è ammesso al ballottaggio il più
anziano di età.
8. In caso di
impedimento permanente o decesso di uno dei
candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al
secondo turno il candidato che segue nella
graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere
luogo la domenica successiva al decimo giorno
dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati
ammessi al ballottaggio mantengono i
collegamenti con i gruppi di candidati al
consiglio provinciale dichiarati al primo turno.
I candidati ammessi al ballottaggio hanno
facoltà, entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli
con cui è stato effettuato il collegamento nel
primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo
se convergente con analoga dichiarazione resa
dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda
per il ballottaggio comprende il nome ed il
cognome dei candidati alla carica di presidente
della provincia, scritti entro l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i
simboli dei gruppi di candidati collegati. Il
voto si esprime tracciando un segno sul
rettangolo entro il quale è scritto il nome del
candidato prescelto.
11. Dopo il
secondo turno è proclamato eletto presidente
della provincia il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. In caso di parità
di voti, è proclamato eletto presidente della
provincia il candidato collegato con il gruppo o
i gruppi di candidati per il consiglio
provinciale che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, è proclamato eletto il candidato più
anziano di età.
Art. 9. Elezione del consiglio provinciale.
1. L'elezione dei consiglieri provinciali è
effettuata sulla base di collegi uninominali e
secondo le disposizioni dettate dalla legge 8
marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni,
in quanto compatibili con le norme di cui
all'art. 8, della presente legge ed al presente
articolo.
2.
L'attribuzione dei seggi del consiglio
provinciale ai gruppi di candidati collegati è
effettuata dopo la proclamazione dell'elezione
del presidente della provincia.
3. Per
l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di
candidati collegati, si divide la cifra
elettorale conseguita da ciascun gruppo di
candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ...
sino a concorrenza del numero di consiglieri da
eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti
si scelgono i più alti, in numero eguale a
quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli
in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo
di candidati sono assegnati tanti rappresentanti
quanti sono i quozienti ad esso appartenenti
compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il
posto è attribuito al gruppo di candidati che ha
ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità
di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo
spettano più posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti
tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei
quozienti.
4. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano
quando il gruppo o i gruppi di candidati
collegati al candidato proclamato eletto
presidente della provincia abbiano conseguito
almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al
consiglio provinciale.
5. Qualora il
gruppo o i gruppi di candidati collegati al
candidato proclamato eletto presidente della
provincia non abbiano conseguito almeno il 60
per cento dei seggi assegnati al consiglio
provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con
arrotondamento all'unità superiore qualora il
numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o
ai gruppi contenga una cifra decimale superiore
a 50. In caso di collegamento di più gruppi con
il candidato proclamato eletto presidente, per
determinare il numero di seggi spettanti a
ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre
elettorali corrispondenti ai voti riportati al
primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a
concorrenza del numero dei seggi da assegnare.
Si determinano in tal modo i quozienti più alti
e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni
gruppo di candidati.
6. I restanti
seggi sono attribuiti agli altri gruppi di
candidati ai sensi del comma 3.
7. Una volta
determinato il numero dei seggi spettanti a
ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo
proclamati eletti alla carica di consigliere i
candidati alla carica di presidente della
provincia non risultati eletti, collegati a
ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto
almeno un seggio. In caso di collegamento di più
gruppi con il candidato alla carica di
presidente della provincia non eletto, il seggio
spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi
complessivamente attribuiti ai gruppi di
candidati collegati.
8. Compiute le
operazioni di cui al comma 7 sono proclamati
eletti consiglieri provinciali i candidati di
ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive
cifre individuali.
Art. 10. Elezione dei consigli circoscrizionali.
1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono soppresse le parole: <<I
comuni capoluogo di provincia ed>>.
2. Il comma 4
dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente: <<4. Il consiglio
circoscrizionale rappresenta le esigenze della
popolazione della circoscrizione nell'ambito
dell'unità del comune ed è eletto a suffragio
diretto. Lo statuto sceglie il sistema di
elezione, che è disciplinato con regolamento>>.
3. Fino
all'approvazione delle modifiche statutarie
conseguenti, ai sensi dell'art. 33 della
presente legge, si applicano le norme per
l'elezione dei consigli nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Art. 11. Durata dello svolgimento delle
elezioni.
1. Le elezioni per il sindaco e per il consiglio
comunale, per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale, si svolgono
nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle
ore 7 antimeridiane alle ore 22.
Art. 12. Sindaco e presidente della provincia.
1. All'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è premesso il seguente comma: <<01. Il
sindaco e il presidente della provincia sono gli
organi responsabili dell'amministrazione del
comune e della provincia>>.
2. Il comma 1
dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente: <<1. Il sindaco e il
presidente della provincia rappresentano l'ente,
convocano e presiedono la giunta, nonchè il
consiglio quando non è previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento
dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti>>.
Art. 13. Poteri del sindaco e del presidente
della provincia.
1. Il comma 5 dell'art. 36 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dai seguenti:
<<5. Sulla base
degli indirizzi stabiliti dal consiglio il
sindaco e il presidente della provincia
provvedono alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del comune e della
provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
5-bis. Tutte le
nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni
dall'insediamento ovvero entro i termini di
scadenza del precedente incarico. In mancanza,
il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48.
5-ter. Il
sindaco e il presidente della provincia nominano
i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dall'art. 51 della presente legge, nonchè dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali>>.
Art. 14. Convocazione del consiglio.
1. Il comma 7 dell'art. 31 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dai seguenti:
<<7. Il
presidente del consiglio comunale è tenuto a
riunire il consiglio, in un termine non
superiore a venti giorni, quando lo richiedano
un quinto dei consiglieri, o il sindaco,
inserendo all'ordine del giorno le questioni
richieste.
7-bis. Nei casi
in cui il consiglio è presieduto dal sindaco o
dal presidente della provincia, questi ultimi
provvedono alla convocazione del consiglio ai
sensi del comma 7>>.
Art. 15. Indirizzi per le nomine.
1. La lettera n) del comma 2 dell'art. 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla
seguente: <<n) la definizione degli indirizzi
per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende
ed istituzioni, nonchè la nomina dei
rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservata dalla legge>>.
Art. 16. Elezione del sindaco e del presidente
della provincia - Nomina della giunta.
1. L'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente:
<<Art. 34
(Elezione del sindaco e del presidente della
provincia - Nomina della giunta).
1. Il sindaco e
il presidente della provincia sono eletti dai
cittadini a suffragio universale e diretto
secondo le disposizioni dettate dalla legge e
sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e
il presidente della provincia nominano i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco
e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione unitamente alla proposta degli
indirizzi generali di governo. Il consiglio
discute ed approva in apposito documento gli
indirizzi generali di governo.
3. Chi ha
ricoperto in due mandati consecutivi la carica
di assessore non può essere nel mandato
successivo ulteriormente nominato assessore.
4. Il sindaco
può revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al consiglio>>.
Art. 17. Competenze delle giunte.
1. L'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente:
<<Art. 35
(Competenze delle giunte).
1. La giunta
collabora con il sindaco o con il presidente
della provincia nell'amministrazione del comune
o della provincia ed opera attraverso
deliberazioni collegiali.
2. La giunta
compie gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che non
rientrino nelle competenze, previste dalle leggi
o dallo statuto, del sindaco o del presidente
della provincia, degli organi di decentramento,
del segretario o dei funzionari dirigenti,
collabora con il sindaco e con il presidente
della provincia nell'attuazione degli indirizzi
generali del consiglio, riferisce annualmente al
consiglio sulla propria attività e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti
dello stesso>>.
Art. 18. Mozione di sfiducia.
1. L'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
(Mozione di sfiducia).
1. Il voto del
consiglio comunale o del consiglio provinciale
contrario ad una proposta del sindaco, del
presidente della provincia o delle rispettive
giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco,
il presidente della provincia e le rispettive
giunte cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata
per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il consiglio. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati e
viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si
procede allo scioglimento del consiglio e alla
nomina di un commissario ai sensi delle leggi
vigenti>>.
Art. 19. Attività ispettiva e commissioni di
indagine.
1. Il sindaco o il presidente della provincia o
gli assessori ad essi delegati rispondono, entro
trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra istanza di sindacato ispettivo presentata
dai consiglieri. Le modalità della presentazione
di tali atti e delle relative risposte sono
disciplinate dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
2. Il consiglio
comunale o provinciale, a maggioranza assoluta
dei propri membri, può istituire al proprio
interno commissioni di indagine sull'attività
dell'amministrazione. I poteri, la composizione
ed il funzionamento delle suddette commissioni
sono disciplinati dallo statuto e dal
regolamento consiliare.
Art. 20. Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del sindaco o
del presidente della provincia.
1. Dopo l'art.
37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito
il seguente:
<<Art. 37-bis
(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del sindaco o del
presidente della provincia).
1. In caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del sindaco o del presidente
della provincia, la giunta decade e si procede
allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e
la giunta rimangono in carica sino alla elezione
del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o
presidente della provincia. Sino alle predette
elezioni, le funzioni del sindaco e del
presidente della provincia sono svolte,
rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente.
2. Il
vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono
il sindaco e il presidente della provincia in
caso di assenza o di impedimento temporaneo,
nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio
della funzione adottata ai sensi dell'art. 15,
comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall'art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16.
3. Le
dimissioni presentate dal sindaco o dal
presidente della provincia diventano
irrevocabili e producono gli effetti di cui al
comma 1 trascorso il termine di venti giorni
dalla loro presentazione al consiglio.
4. Lo
scioglimento del consiglio comunale o
provinciale determina in ogni caso la decadenza
del sindaco o del presidente della provincia
nonchè delle rispettive giunte>>.
Art. 21. Scioglimento dei consigli.
1. Il n. 1) della lettera b) del comma 1
dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente: <<1) dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della
provincia;>>.
2. Il comma 3
dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente: <<3. Nei casi diversi
da quelli previsti dal n. 1) della lettera b)
del comma 1, con il decreto di scioglimento si
provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il
decreto stesso>>.
Art. 22. Surrogazione e supplenza dei
consiglieri provinciali, comunali e
circoscrizionali.
1. Nei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali il seggio che durante il
quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo eletto.
2. Nel caso di
sospensione di un consigliere adottata ai sensi
dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo
1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della
legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio,
nella prima adunanza successiva alla notifica
del provvedimento di sospensione, procede alla
temporanea sostituzione affidando la supplenza
per l'esercizio delle funzioni di consigliere al
candidato della stessa lista che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La
supplenza ha termine con la cessazione della
sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si
fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
Art. 23. Composizione delle giunte.
1. L'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente:
<<Art. 33
(Composizione delle giunte).
1. La giunta
comunale è composta dal sindaco, che la
presiede, e da un numero pari di assessori,
stabilito dallo statuto, non superiore a due nei
comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti; non superiore a quattro nei comuni con
popolazione compresa tra 3.001 e 10.000
abitanti; non superiore a sei nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 100.000
abitanti; non superiore a otto nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle
città metropolitane.
2. La giunta
provinciale è composta dal presidente, che la
presiede, e da un numero pari di assessori,
stabilito dallo statuto, non superiore ad un
quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con
arrotondamento all'unità immediatamente
superiore o inferiore in modo da ottenere un
numero pari e comunque non superiore ad otto.
3. Nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti e
nelle province gli assessori sono nominati dal
sindaco o dal presidente della provincia, anche
al di fuori dei componenti del consiglio, fra i
cittadini in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere.
4. Nei comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo
statuto può prevedere la nomina ad assessore di
cittadini non facenti parte del consiglio, in
possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere>>.
Art. 24. Modifiche all'art. 45 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
1. All'art. 45, comma 2, della legge 8 giugno
1990, n. 142, le parole: nei quali si vota con
il sistema proporzionale>> sono sostituite dalle
seguenti: <<con popolazione superiore a 15.000
abitanti>>; e le parole: <<nei quali si vota col
sistema maggioritario>> sono sostituite dalle
seguenti: <<con popolazione sino a 15.000
abitanti>>.
2. All'art. 45,
comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: <<nei quali si vota con il sistema
proporzionale>> sono sostituite dalle seguenti:
<<con popolazione superiore a 15.000 abitanti>>;
e le parole: <<nei quali si vota con il sistema
maggioritario>> sono sostituite dalle seguenti:
<<con popolazione sino a 15.000 abitanti>>.
Art. 25. Incompatibilità tra consigliere
comunale e provinciale e assessore.
1. La carica di assessore è incompatibile con la
carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un
consigliere comunale o provinciale assuma la
carica di assessore nella rispettiva giunta,
cessa dalla carica di consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti. 4. Non possono far parte della
giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo
grado rispettivamente del sindaco e del
presidente della provincia. Gli stessi non
possono essere nominati rappresentanti del
comune e della provincia.
Art. 26. Divieto di incarichi e consulenze.
1. Al sindaco e al presidente della provincia,
nonchè agli assessori e ai consiglieri comunali
e provinciali è vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo e
alla vigilanza dei relativi comuni e province.
Art. 27. Pari opportunità.
1. Gli statuti comunali e provinciali
stabiliscono norme per assicurare condizioni di
pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della
legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere
la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e
negli organi collegiali del comune e della
provincia, nonchè degli enti, aziende ed
istituzioni da essi dipendenti.
Art. 28. Accesso alla stampa ed ai mezzi
d'informazione radiotelevisiva.
1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno
delle votazioni per l'elezione del consiglio
comunale o provinciale e del sindaco o del
presidente della provincia, gli editori di
giornali e di periodici, i concessionari e i
titolari di autorizzazioni esercenti attività di
diffusione radiotelevisiva che intendano
diffondere a mezzo stampa o trasmettere a
qualsiasi titolo propaganda elettorale nei
comuni e nelle province interessate alla
consultazione elettorale devono riconoscere a
tutti i candidati ed a tutte le liste,
partecipanti alla consultazione elettorale,
l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni
di parità tra loro e nel rispetto dei princìpi
sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. I
modi, i tempi, gli spazi di accesso e le
tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che
per quelle a pagamento, sono disciplinati dal
Garante per la radiodiffusione e l'editoria,
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi nonchè dai comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi secondo le
rispettive competenze.
2. Nel corso
della campagna elettorale per le elezioni
comunali e provinciali, la presenza di candidati
o di rappresentanti dei partiti e dei membri
delle giunte degli enti locali interessati dalla
consultazione elettorale non è consentita nelle
trasmissioni di intrattenimento, culturali e
sportive, e nelle trasmissioni informative deve
essere limitata alla sola esigenza di assicurare
la completezza e l'imparzialità
dell'informazione.
3. A tutti i
concessionari privati per le attività di
diffusione radiotelevisiva in ambito locale o
nazionale si applicano le medesime norme
stabilite per il servizio pubblico circa
l'apparizione in video dei candidati.
4. Il caso di
inosservanza delle norme di cui al presente
articolo, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria applica le sanzioni previste
dall'art. 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge
6 agosto 1990, n. 223.
5. Le
disposizioni del presente articolo non si
applicano agli organi ufficiali di informazione
dei partiti e dei movimenti politici, nonchè
alle stampe elettorali di liste e di candidati
impegnati nella competizione elettorale.
Art. 29. Propaganda elettorale.
1. Dal trentesimo giorno precedente la data
fissata per le elezioni, la propaganda
elettorale per il voto a liste, a candidati alla
carica di sindaco e di presidente della
provincia, nonchè per il voto di preferenza per
singoli candidati alla carica di consigliere
comunale o provinciale a mezzo di manifesti e
scritti murali, stampati murali e giornali
murali è ammessa nei limiti consentiti dalla
legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni; è invece vietata la propaganda
elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie
su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e
ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie
radiotelevisive.
2. Non
rientrano nel divieto di cui al comma 1: a) gli
annunci di dibattiti, tavole rotonde,
conferenze, discorsi o interventi comunque
denominati; b) le pubblicazioni di presentazione
dei candidati alla carica di sindaco o di
presidente della provincia e delle liste
partecipanti alla consultazione elettorale; c)
la presentazione e illustrazione dei loro
programmi elettorali.
3. Tutte le
pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo
di scritti, stampa o fotostampa, radio,
televisione, incisione magnetica ed ogni altro
mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome
del committente responsabile.
4. Le spese
sostenute dal comune per la rimozione della
propaganda abusiva nelle forme di scritti o
affissioni murali e di volantinaggio sono a
carico, in solido, dell'esecutore materiale e
del committente responsabile.
5. Chiunque
contravviene alle norme di cui al presente
articolo è punito con la multa da lire un
milione a lire cinquanta milioni.
6. E' fatto
divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di
svolgere attività di propaganda di qualsiasi
genere, ancorchè inerente alla loro attività
istituzionale, nei trenta giorni antecedenti
l'inizio della campagna elettorale e per tutta
la durata della stessa.
7. I divieti di
cui al presente articolo non si applicano agli
organi ufficiali di informazione dei partiti e
dei movimenti politici, nonchè alle stampe
elettorali di liste e di candidati impegnati
nella competizione elettorale.
Art. 30. Pubblicità delle spese elettorali.
1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli
statuti ed i regolamenti dei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle
province disciplinano la dichiarazione
preventiva ed il rendiconto delle spese per la
campagna elettorale dei candidati e delle liste
alle elezioni locali.
2. Nei comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il
deposito delle liste o delle candidature deve
comunque essere accompagnato dalla presentazione
di un bilancio preventivo di spesa cui le liste
ed i candidati intendono vincolarsi. Tale
documento deve essere reso pubblico tramite
affissione all'albo pretorio del comune. Allo
stesso modo deve essere altresì reso pubblico,
entro trenta giorni dal termine della campagna
elettorale, il rendiconto delle spese dei
candidati e delle liste.
Art. 31. Indennità degli amministratori locali.
1. Sino alla approvazione della riforma della
disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985,
n. 816: a) i limiti delle indennità mensili di
carica previsti per ciascuna classe di comuni e
di province nelle tabelle A e B allegate alla
citata legge n. 816 del 1985, come aggiornati da
ultimo dal decreto del Ministro dell'interno 2
aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 18 aprile 1991, sono raddoppiati, ed
entro tali limiti i consigli comunali e
provinciali possono deliberare l'adeguamento
delle indennità; b) le indennità di presenza dei
consiglieri comunali e provinciali determinate
ai sensi della citata legge n. 816 del 1985
possono essere aumentate fino al 50 per cento.
2.
All'eventuale maggiore onere finanziario
derivante dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1, i comuni e le province
provvedono nei limiti delle disponibilità di
bilancio con le entrate ordinarie proprie e con
le minori spese conseguenti alla riduzione del
numero degli assessori e dei consiglieri, nonchè
in coerenza con gli indirizzi della politica
economica nazionale.
Art. 32. Prima applicazione delle norme sulle
competenze degli organi comunali e provinciali.
1. Le disposizioni di cui al capo II si
applicano, in ciascun comune e in ciascuna
provincia, a partire dalle prime elezioni
effettuate ai sensi della presente legge.
Art. 33. Adeguamento degli statuti.
1. I comuni e le province adeguano il proprio
statuto alle nuove disposizioni entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale periodo, le norme
statutarie in contrasto con la presente legge
sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 34. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4,
5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32,
primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo,
secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma;
64, secondo comma, n. 3), e terzo comma; 65, 72,
quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo
unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e
successive modificazioni.
2. Sono
abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonchè i
commi dal quarto all'ottavo dell'art. 23 della
legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito
dall'art. 10 della legge 10 settembre 1960, n.
962.
3. E' abrogato
il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 7 giugno 1991, n. 182.
4. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate tutte le disposizioni
legislative con essa incompatibili, salvo che la
legge stessa preveda tempi diversi per la
cessazione della loro efficacia.
5. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo emana un testo unico
che riunisce e coordina le disposizioni
legislative vigenti per la elezione degli organi
comunali e provinciali.
6. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo emana i regolamenti di
attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 35. Applicazione della legge nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome.
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano in
quanto compatibili con le attribuzioni ad esse
spettanti in base agli statuti ed alle relative
norme di attuazione.
Art. 36. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
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