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Legge 30 aprile 1999, n. 120
Disposizioni in
materia di elezione degli organi degli enti
locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in
materia elettorale.
(pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999)
Art. 1.
(Premio di
maggioranza per l'elezione del sindaco e
modalità di voto per l'elezione del presidente
della provincia)
1. Il primo
periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge
25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:
"Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al primo turno, alla lista o
al gruppo di liste a lui collegate che non abbia
già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il
60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia
ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi,
viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di
liste collegate abbia superato il 50 per cento
dei voti validi".
2. All'articolo 8
della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. Ciascun
elettore può votare per uno dei candidati al
consiglio provinciale tracciando un segno sul
relativo contrassegno. Ciascun elettore può,
altresì, votare sia per un candidato alla carica
di presidente della provincia, tracciando un
segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei
candidati al consiglio provinciale ad esso
collegato, tracciando anche un segno sul
relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi
suindicati si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno votato sia al
candidato alla carica di presidente della
provincia. Ciascun elettore può, infine, votare
per un candidato alla carica di presidente della
provincia tracciando un segno sul relativo
rettangolo. Il voto in tal modo espresso si
intende attribuito solo al candidato alla carica
di presidente della provincia".
Art. 2.
(Successione dei
mandati elettivi del sindaco)
1. Al
comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo
1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "È consentito un terzo mandato
consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha
avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie".
Art. 3.
(Sottoscrizione
dei gruppi di candidati e delle liste)
1. Il
quarto comma dell'articolo 14 della legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione
di presentazione del gruppo deve essere
sottoscritta:
a) da
almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
province fino a 100 mila abitanti;
b) da almeno 350
e da non più di 700 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle
province con più di 100 mila abitanti e fino a
500 mila abitanti;
c) da almeno 500
e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle
province con più di 500 mila abitanti e fino a
un milione di abitanti;
d) da almeno
1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
province con più di un milione di abitanti".
2. Il comma 1
dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n.
81, è sostituito dal seguente:
"1. La
dichiarazione di presentazione delle liste di
candidati al consiglio comunale e delle
collegate candidature alla carica di sindaco per
ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non
meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei
comuni con popolazione superiore ad un milione
di abitanti;
b) da non meno di
500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni
con popolazione compresa tra 500.001 e un
milione di abitanti;
c) da non meno di
350 e da non più di 700 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 500.000
abitanti;
d) da non meno di
200 e da non più di 400 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 40.001 e 100.000
abitanti;
e) da non meno di
175 e da non più di 350 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 20.001 e 40.000
abitanti;
f) da non meno di
100 e da non più di 200 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000
abitanti;
g) da non meno di
60 e da non più di 120 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000
abitanti;
h) da non meno di
30 e da non più di 60 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di
25 e da non più di 50 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 1.000 e 2.000
abitanti".
Art. 4.
(Modifiche alle
leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990,
n. 53)
1. Al terzo comma
dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, le parole: "o
del tribunale" sono sostituite dalle seguenti:
", del tribunale o della corte di appello".
2. Al comma 1
dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.
53, come sostituito dall'articolo 1 della legge
28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie"
sono inserite le seguenti: "delle corti di
appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono altresì competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i
consiglieri provinciali e i consiglieri comunali
che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al presidente della provincia e
al sindaco".
Art. 5.
(Liste non
ammesse all'assegnazione dei seggi)
1. Dopo
l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è
inserito il seguente:
"Art. 7-bis.
(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi).
- 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi
quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno
meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia
superato tale soglia".
Art. 6.
(Integrazione
dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n.
81)
1. All'articolo 9
della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma
2 è inserito il seguente:
"2-bis. Non sono
ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di
candidati che abbiano ottenuto al primo turno
meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessuna coalizione di gruppi che
abbia superato tale soglia".
Art. 7.
(Durata degli
organi elettivi di comuni e province)
1. All'articolo
2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le
parole: "per un periodo di quattro anni" sono
sostituite dalle seguenti: "per un periodo di
cinque anni".
2. Le
disposizioni del comma 1 si attuano con effetto
dal primo rinnovo degli organi degli enti locali
successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 8.
(Modifica di
termini per lo svolgimento delle elezioni
amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno
1990, n. 142)
1. Alla legge 7
giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) gli
articoli 1 e 2, come modificati dal
decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio
1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1. - 1. Le
elezioni dei consigli comunali e provinciali si
svolgono in un turno annuale ordinario da
tenersi in una domenica compresa tra il 15
aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel
primo semestre dell'anno ovvero nello stesso
periodo dell'anno successivo se il mandato scade
nel secondo semestre.
2. Il mandato
decorre per ciascun consiglio dalla data delle
elezioni.
Art. 2. - 1. Le
elezioni dei consigli comunali e provinciali che
devono essere rinnovati per motivi diversi dalla
scadenza del mandato si svolgono nella stessa
giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le
condizioni che rendono necessario il rinnovo si
sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero
nello stesso periodo di cui all'articolo 1
dell'anno successivo, se le condizioni si sono
verificate oltre tale data";
b)
all'articolo 3, comma 1, come modificato da
ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23
febbraio 1995, n. 43, la parola:
"quarantacinquesimo" è sostituita dalla
seguente: "cinquantacinquesimo".
2. All'articolo
18, primo comma, del testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo
4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
la parola: "quaranta" è sostituita dalla
seguente: "quarantacinque".
3. Il comma 2
dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n.
43, è abrogato.
4. All'articolo
37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo
1993, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, la parola: "dimissioni," è soppressa;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Le dimissioni
presentate dal sindaco o dal presidente della
provincia diventano efficaci ed irrevocabili
trascorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del rispettivo
consiglio, con contestuale nomina di un
commissario".
5. All'articolo
39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, lettera b), numero 1), la parola:
"dimissioni," è soppressa;
b) al comma 1,
lettera b), dopo il numero 1) è inserito il
seguente:
"1-bis)
dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia".
Art. 9.
(Albo degli
scrutatori)
1. L'articolo 1
della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo
1990, n. 53, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In
ogni comune della Repubblica è tenuto un unico
albo delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore di seggio elettorale comprendente i
nominativi degli elettori che presentano
apposita domanda secondo i termini e le modalità
indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione
nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere
elettore del comune;
b) avere assolto
gli obblighi scolastici".
2. In sede di
prima applicazione della presente legge, sono
iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della
legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, anche gli
elettori già iscritti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, nell'apposito albo
istituito a norma dell'articolo 5-bis della
citata legge n. 95 del 1989.
3. L'articolo 3
della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n.
53, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, il
sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo
pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici,
invita gli elettori che desiderano essere
inseriti nell'albo a farne apposita domanda
entro il mese di novembre.
2. Le domande
vengono trasmesse alla commissione elettorale
comunale, la quale, accertato che i richiedenti
sono in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 della presente legge e non si
trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38
del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo
unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li
inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che,
chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore,
non si sono presentati senza giustificato
motivo, sia coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non definitiva, per i reati
previsti dall'articolo 96 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall'articolo 104, secondo comma, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. A coloro che
non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco
notifica per iscritto la decisione della
commissione elettorale comunale, indicandone i
motivi.
4. L'albo formato
ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella
segreteria del comune per la durata di giorni
quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto
di prenderne visione.
5. Il sindaco dà
avviso del deposito dell'albo nella segreteria
del comune con pubblico manifesto con il quale
invita gli elettori del comune che intendono
proporre ricorso avverso la denegata iscrizione,
oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo,
a presentarlo alla commissione elettorale
circondariale entro dieci giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 4.
6. Il ricorrente
che impugna un'iscrizione deve dimostrare di
aver fatto eseguire, entro i cinque giorni
successivi alla presentazione, la notificazione
del ricorso alla parte interessata, la quale
può, entro cinque giorni dall'avvenuta
notificazione, presentare un controricorso alla
stessa commissione elettorale circondariale".
4. L'articolo 4
della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. La
commissione elettorale circondariale, scaduti i
termini di cui al comma 6 dell'articolo 3,
decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.
2. Le
determinazioni adottate dalla commissione
elettorale circondariale sono immediatamente
comunicate alla commissione elettorale comunale
per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui
ricorsi sono subito notificate agli interessati
a cura del sindaco".
5. L'articolo
5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95,
introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo
1990, n. 53, è abrogato.
6. L'articolo 6
della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito
dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n.
53, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Tra
il venticinquesimo ed il ventesimo giorno
antecedenti la data stabilita per la votazione,
la commissione elettorale comunale, in pubblica
adunanza, preannunziata due giorni prima con
manifesto affisso nell'albo pretorio del comune,
alla presenza dei rappresentanti di lista della
prima sezione del comune, se designati, procede:
a) al sorteggio,
per ogni sezione elettorale del comune, di un
numero di nominativi compresi nell'albo degli
scrutatori pari a quello occorrente;
b) alla
formazione, per sorteggio, di una graduatoria di
nominativi compresi nel predetto albo per
sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli
scrutatori sorteggiati a norma della lettera a)
in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
2.
Qualora il numero dei nominativi ricompresi
nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente
per gli adempimenti di cui al comma 1, la
commissione elettorale comunale procede ad
ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste
elettorali del comune stesso.
3. Ai
sorteggiati, il sindaco o il commissario
notifica, nel più breve tempo, e al più tardi
non oltre il quindicesimo giorno precedente le
elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave
impedimento ad assolvere l'incarico deve essere
comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica
della nomina, al sindaco o al commissario che
provvede a sostituire gli impediti con gli
elettori ricompresi nella graduatoria di cui
alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è
notificata agli interessati non oltre il terzo
giorno precedente le elezioni".
Art. 10.
(Adeguamento del
gettone di presenza ai componenti della
commissione elettorale circondariale)
1. L'articolo 24
del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. A
ciascun componente ed al segretario della
commissione elettorale circondariale può essere
corrisposto, oltre al rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, un gettone di
presenza pari a lire 60.000, al lordo delle
ritenute di legge, in luogo di quello previsto
dalle disposizioni in vigore per i componenti
delle commissioni costituite presso le
Amministrazioni dello Stato.
2. L'importo del
gettone di presenza è rivalutato, a partire dal
mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure
ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985,
n. 117".
Art. 11.
(Adeguamento dei
compensi per organi collegiali preposti allo
svolgimento dei procedimenti elettorali)
1. L'articolo 2
della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - 1. Per
l'elezione del sindaco e del consiglio comunale,
semprechè il comune abbia più di una sezione
elettorale, è corrisposto un onorario
giornaliero, al lordo delle ritenute di legge,
di lire 80.000 a ciascun componente ed al
segretario dell'adunanza dei presidenti di
seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a
ciascun componente, escluso il presidente, ed al
segretario dell'ufficio centrale, di cui
all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo
di retribuzione, per ogni giorno di effettiva
partecipazione ai lavori demandati dalla legge
ai due consessi.
2. Per l'elezione
dei consigli circoscrizionali è corrisposto un
onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di
legge, di lire 80.000 a ciascun componente,
escluso il presidente, ed al segretario
dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione
per ogni giorno di effettiva partecipazione ai
lavori.
3. Ai presidenti
degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2
spettano un onorario giornaliero, al lordo delle
ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto,
il trattamento di missione previsto all'articolo
1.
4. Ai segretari
degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto,
se dovuto, il trattamento di missione inerente
alla qualifica rivestita".
2. L'articolo 3
della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito
dal seguente:
"Art. 3. - 1. A
ciascun componente ed al segretario dell'ufficio
elettorale centrale nazionale e degli uffici
centrali circoscrizionali di cui agli articoli
12 e 13 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali
e degli uffici elettorali regionali di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale
nazionale, degli uffici elettorali
circoscrizionali e degli uffici elettorali
provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio
centrale per il referendum e degli uffici
provinciali per il referendum di cui agli
articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n.
352, degli uffici centrali circoscrizionali e
degli uffici centrali regionali di cui
all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, nonchè degli uffici elettorali
circoscrizionali e degli uffici elettorali
centrali di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di
retribuzione per ogni giorno di effettiva
partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi
è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo
delle ritenute di legge, di lire 80.000.
2. Ai componenti
ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre
corrisposto, se dovuto, il trattamento di
missione inerente alla qualifica rivestita
ovvero, se estranei all'Amministrazione dello
Stato, nella misura corrispondente a quella che
spetta ai direttori di sezione
dell'Amministrazione predetta.
3. Ai presidenti
degli uffici elettorali di cui al comma 1, a
titolo di retribuzione per ogni giorno di
effettiva partecipazione ai lavori dei
rispettivi consessi, è corrisposto un onorario
giornaliero, al lordo delle ritenute di legge,
di lire 120.000 nonchè, se dovuto, il
trattamento di missione inerente alla qualifica
rivestita".
3. Dopo
l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è
inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1.
Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge sono rivalutati a partire dal
mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure
ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985,
n. 117".
4. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in
lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art. 12.
(Numero di
scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi
dell'Unione europea)
1. Al primo comma
dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, come modificato dal primo comma
dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n.
61, le parole: "cinque scrutatori" sono
sostituite dalle seguenti: "tre scrutatori".
Art. 13.
(Istituzione
della tessera elettorale)
1. Con uno o più
regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è istituita la
tessera elettorale, a carattere permanente,
destinata a svolgere, per tutte le
consultazioni, la stessa funzione del
certificato elettorale, conformemente ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ad ogni
cittadino iscritto nelle liste elettorali è
rilasciata, a cura del comune, una tessera
elettorale personale, contrassegnata da una
serie e da un numero;
b) la tessera
elettorale contiene i dati anagrafici del
titolare, il luogo di residenza, nonchè il
numero e la sede della sezione alla quale
l'elettore è assegnato;
c) eventuali
variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono
tempestivamente riportate nella tessera a cura
dei competenti uffici comunali;
d) la tessera è
idonea a certificare l'avvenuta partecipazione
al voto nelle singole consultazioni elettorali;
e) le modalità di
rilascio e di eventuale rinnovo della tessera
sono definite in modo da garantire la consegna
della stessa al solo titolare e il rispetto dei
princìpi generali in materia di tutela della
riservatezza personale.
2. Con i
regolamenti di cui al comma 1 possono essere
apportate le conseguenti modifiche, integrazioni
e abrogazioni alla legislazione relativa alla
disciplina dei vari tipi di consultazioni
elettorali e referendarie. I medesimi
regolamenti possono inoltre disciplinare
l'adozione, anche in via sperimentale, della
tessera elettorale su supporto informatico,
utilizzando anche la carta di identità prevista
dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2,
comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 14.
(Entrata in
vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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